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Sanzioni disciplinari e organi competenti alla loro irrogazione

Le sanzioni disciplinari sono a carico dello studente ritenuto responsabile della violazione delle norme comportamentali previste nel presente Codice di Comportamento Etico, nel Regolamento di Disciplina (in particolare nell'art. 6) e nel Regolamento dello studente.

 

Esse sono ispirate ai criteri di proporzionalità. La gradualità delle sanzioni viene stabilita in relazione al comportamento dello studente contestuale (causa del azione disciplinare) e  pregresso e (vedi art. 14 del Regolamento di Disciplina) e sono le seguenti:

A)  Richiamo verbale per violazioni ai doveri scolastici;

B) Richiamo scritto con annotazione “richiamato” sul registro di classe per qualsiasi violazione non grave e/o pericolosa compiuta da un singolo al unno e nel caso in cui sia la prima volta che lo studente non abbia giustificato n’assenza e/o un ritardo per più di tre giorni consecutivi;

C)  Ammonizione con annotazione “ammonito” sul registro di classe, dopo tre richiami di cui al punto b) e nel caso in cui sia la seconda volta che lo studente non abbia giustificato un’assenza o un ritardo per più di tre giorni consecutivi, oltre che per ogni mancanza ai doveri previsti dall’art. 6 del presente regolamento;

D)  Censura, dopo due ammonizioni sul registro di classe e nel caso in cui sia la terza volta che lo studente non abbia giustificato un’assenza o un ritardo per più di tre giorni consecutivi oltre che per ogni violazione grave e/o pericolosa prevista dall’art. 6 del presente regolamento del disciplina e/o recidiva;

E)  Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza, a seconda della natura della violazione con comunicazione scritta alla famiglia per ogni violazione grave e/o pericolosa, anche costituente reato, prevista dall’art. 6 del presente regolamento e/o recidiva.

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